Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 15/11/2001 n. 435/01/CONS

Art. 3 -(Contenuto della domanda) La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere:

a) i dati relativi al soggetto richiedente comprovanti la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione;

b) l’indicazione relativa all’ambito nazionale ovvero locale ed i bacini di riferimento;

c) l’indicazione della tipologia e durata giornaliera di programmazione e composizione del palinsesto nei vari tipi di programmazione;

d) l’eventuale destinazione ad un sistema di codificazione e l’eventuale previsione di un corrispettivo per l’accesso ai programmi;

e) l’eventuale trasmissione di programmi dati ovvero la destinazione esclusiva dell’autorizzazione alla trasmissione di programmi dati;

f) le indicazioni delle iniziative tecniche e editoriali, di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, volte a favorire la tutela dei minori e la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali. f-bis) l'eventuale diffusione di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, indicando se i programmi sono diffusi in chiaro o con un sistema di codificazione con l'eventuale previsione di un corrispettivo per l'accesso ai programmi

Art. 4 - (Durata e rinnovo)

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 2 è rilasciata per una durata di dodici anni ed è rinnovabile conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l’Autorità.

2. L’autorizzazione di cui all’articolo 2 si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.

3. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della autorizzazione comporta la decadenza dalla medesima. L’autorizzazione può essere revocata nei casi previsti dall’articolo 16, comma 2, della legge n. 248/00.

Art. 5 -(Contributi)

1. Il soggetto richiedente una autorizzazione per fornitore di contenuti è tenuto al pagamento della somma di euro 5.165(cinquemilacentosessantacin- queeuro) a titolo di contributo per istruttoria. Tale contributo è ridotto a euro 516 (cinquecentosedicieuro) per una autorizzazione limitata ad un bacino provinciale ed a euro 258 (duecentocinquantottoeuro) per una autorizzazione a carattere comunitario. Qualora il medesimo soggetto presenti più domande di autorizzazione in ambiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento: in ogni caso, la somma complessiva da versare a titolo di contributo non può essere superiore a euro 5.165 (cinquemilacentosessantacinqueeuro). Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale.

2. Con successivo provvedimento l’Autorità determina la misura dei contributi per controlli e verifiche.

3. In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.

Art. 6 -(Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)

1. I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2 compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verrà definito dall’Autorità. Il registro programmi contiene le informazioni relative al rispetto della normativa vigente in materia di diritto d’autore.

2. I soggetti di cui al comma 1 conservano, d’intesa con gli operatori di rete attraverso i quali diffondono i propri palinsesti, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione.

Art. 7 -(Responsabilità e rettifica)

1. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi, e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme vigenti. I direttori dei tele- giornali sono considerati direttori responsabili ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge n. 223/90.

2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2 sono tenuti all’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 10 della legge n. 223/90, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

Art. 8 -(Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite)

1. I soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 2, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite, applicabili all’attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, svolta, rispettivamente, dai concessionari in ambito nazionale o locale.

Art. 9 -(Quote di emissione e produzione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, adottato dall’Autorità con delibera n. 9/99, i soggetti titolari di autorizzazione in ambito nazionale rilasciata ai sensi dell’articolo 2 sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti nazionali.

Art. 10 -(Promozione di opere audiovisive)

1. I soggetti titolari di autorizzazione in ambito nazionale rilasciata ai sensi dell’articolo 2 del presente regolamento ed ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono riservare, all’interno di ciascun programma, un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicità di opere europee, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento concernente la promozione della distribuzione e dellaproduzione di opere europee, adottato dall’Autorità con delibera n. 9/99. È fatta salva la deroga prevista dall’articolo 2, comma 13, della legge 30 aprile 1998, n. 122.

Art. 11 -(Tutela dei minori e dei portatori di handicap sensoriali)

1. I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti, nei programmi che non siano ad accesso condizionato, sono tenuti al rispetto delle norme in materia di tutela dei minori applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2 non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 24:00 e le 07:00.

3. I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura dei contenuti adottano, a tutela dei minori, sistemi di segnalazione e di controllo da parte della famiglia del contenuto dei programmi. I soggetti richiedenti una autorizzazione presentano contestualmente alla domanda di cui all’articolo 2 una descrizione degli accorgimenti tecnici previsti a tutela dei minori. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, tale relazione è aggiornata ed inviata all’Autorità ogni ventiquattro mesi.

4. I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura dei contenuti in ambito nazionale adottano iniziative tecniche ed editoriali atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago. I soggetti richiedenti una autorizzazione presentano contestualmente alla domanda di cui all’articolo 2 una descrizione degli accorgimenti tecnici e editoriali previsti. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, tale relazione è aggiornata ed inviata all’Autorità ogni ventiquattro mesi.

CAPO III AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI

Art 12 -(Autorizzazione alla fornitura dei servizi)

1. La fornitura di servizi, compresi quelli di accesso condizionato, è soggetta ad autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base delle norme previste dalla delibera dell’Autorità n. 467/00/CONS, previo pagamento dei relativi contributi.

2. Il soggetto che intenda offrire servizi individuati dal presente regolamento, avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in uno dei paesi appartenenti all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all’articolo 5 della delibera dell’Autorità n. 467/00/CONS.

3. I fornitori di servizi di accesso condizionato:

a) rispettano gli standard tecnici previsti dalla normativa vigente ed in particolare dalla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS;

b) qualora distribuiscano decodificatori in comodato agli utenti garantiscono che i decodificatori siano conformi alle norme di cui alla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS.

4. I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla base delle linee guida emanate dall’Autorità, entro 60 giorni dall’autorizzazione, una carta dei servizi da sottoporre all’approvazione dell’Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l’operatore di rete che li diffonde.

CAPO IV LICENZE PER GLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI

Art. 13 - (Tipologie di licenza e obblighi dell’operatore di rete)

1. La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica digitale, in ambito nazionale o locale, è rilasciata, a partire dal 31 marzo 2004 e, comunque, successivamente all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 29, dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

2. La diffusione per mezzo delle radiofrequenze associate alla licenza è consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione delle frequenze, fatto salvo quanto previsto, per la fase di avvio dei mercati, dall’articolo 34.

3. I titolari di licenza di operatore di rete possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture, nonché richiedere al Ministero delle comunicazioni l'assegnazione, a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.

4. Ai titolari di licenza per operatore di rete si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge n. 223/90.

5. Il soggetto titolare di licenza come operatore di rete nel fornire le risorse per il trasporto, la formattazione, la codifica e la multiplazione dei programmi e dei dati:

a) rispetta le norme tecniche di emissione vigenti, adottando standard trasmissivi compatibili con le norme previste all’Allegato A della delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS;

b) rispetta le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di assetto territoriale per l’installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature, nonché le disposizioni relative alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti e dei siti;

c) assicura la sicurezza del funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità, la messa a punto di procedure di gestione e di controllo degli impianti e delle apparecchiature, nonché l’impiego di personale adeguatamente qualificato al fine di garantire la massima qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell’utenza.

 

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